Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza

Art. 14

In vigore dal 16 feb 1976
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno sette dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente della seduta. Il segretario non ha voto deliberativo. Di ogni adunanza del consiglio di amministrazione il segretario redige nell'apposito registro il processo verbale sottoscrivendolo unitamente al presidente della seduta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;857#art-rae-14

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