Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza

Art. 20

In vigore dal 16 feb 1976
Per provvedere al pagamento delle indennità, delle sovvenzioni e delle spese di amministrazione sono istituiti conti correnti postali o bancari intestati al fondo di previdenza ai quali, in relazione alle esigenze anzidette, affluiranno i fondi prelevati con mandati dal conto corrente tenuto presso la Cassa depositi e prestiti. I pagamenti sopra indicati vengono effettuati per il tramite dei capi degli uffici periferici delle tasse e delle imposte indirette sugli affari del luogo di residenza degli aventi diritto, a mezzo assegni bancari o postali non trasferibili intestati agli aventi diritto. Le ricevute degli interessati devono essere controfirmate dai capi-uffici competenti e trasmesse immediatamente all'amministrazione del fondo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;857#art-rae-20

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