Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza

Art. 3

In vigore dal 16 feb 1976
Il fondo di previdenza provvede: 1) a corrispondere un'indennità agli iscritti al momento in cui cessano definitivamente per qualsiasi causa dal servizio presso una delle amministrazioni e ruoli speciali indicati nel precedente , ovvero ai superstiti indicati nel successivo se gli iscritti sono deceduti durante il servizio. Tale indennità è stabilita nella misura indicata nel successivo ; 2) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall', nella misura stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione del fondo. Per i punti 1) e 2) del citato , devono essere stabilite le misure minima e massima, mentre per i punti 3) o 4) dello stesso articolo, deve essere stabilita la misura fissa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;855#art-rae-3

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