Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza

Art. 1

In vigore dal 16 feb 1976
REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE E L'EROGAZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA. . Il fondo di previdenza istituito con l' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale. Sono iscritti di diritto al fondo di previdenza: a) gli impiegati di ruolo e non di ruolo e gli operai di ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza; b) gli impiegati di ruolo e non di ruolo amministrati dalla Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari; c) gli impiegati di ruolo e non di ruolo e gli operai di ruolo dell'amministrazione periferica del demanio ed i custodi degli immobili demaniali; d) gli impiegati ed operai dei ruoli speciali ad esaurimento di cui all' della legge 22 dicembre 160, n. 1600, in servizio presso gli uffici finanziari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;855#art-rae-1

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