Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza
Art. 3
3 / 24In vigore dal 16 feb 1976
Il fondo di previdenza provvede:
1) a corrispondere un'indennità agli iscritti al momento in cui cessano definitivamente per qualsiasi causa dal servizio presso una delle amministrazioni e ruoli speciali indicati nel precedente , ovvero ai superstiti indicati nel successivo se gli iscritti sono deceduti durante il servizio.
Tale indennità è stabilita nella misura indicata nel successivo ;
2) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall', nella misura stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione del fondo.
Per i punti 1) e 2) del citato , devono essere stabilite le misure minima e massima, mentre per i punti 3) o 4) dello stesso articolo, deve essere stabilita la misura fissa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;855#art-rae-3