Titolo I
Art. 5
Consiglio di disciplina negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica
In vigore dal 1 ott 1976
Alle riunioni del consiglio di disciplina degli alunni negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica di cui al precedente devono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nell'istituto o scuola sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-10-31;970#art-5