Titolo I

Art. 1

Norma generale

In vigore dal 1 ott 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato; Veduta la legge 19 maggio 1975, n. 167, concernente la proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui alla predetta legge 30 luglio 1973, n. 477; Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Norma generale Le norme concernenti l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, si applicano alle scuole e istituzioni statali che, avvalendosi di interventi specializzati a carattere continuativo, perseguono particolari finalità, con gli adattamenti indicati dai successivi articoli in relazione alle specifiche esigenze delle scuole e istituzioni medesime.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-10-31;970#art-1

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