Titolo I
Art. 4
Consiglio di circolo o di istituto
In vigore dal 1 ott 1976
Ai consigli di circolo o di istituto partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore presso cui funzionano sezioni o classi speciali di scuola statale e il legale rappresentante della istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano le predette sezioni o classi di scuola statale.
Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel circolo o istituto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-10-31;970#art-4