Art. 4

In vigore dal 9 mar 1976
È fatta salva l'applicazione delle norme regolamentari di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, in quanto applicabili. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975 LEONE MORO - GULLOTTI - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1976 Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 17
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-10-13;867#art-4

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