Art. 3
In vigore dal 9 mar 1976
I corsi iniziatisi con l'anno scolastico 1974-75 mantengono la loro durata biennale e continueranno ad essere svolti secondo i programmi fissati dal decreto ministeriale 30 settembre 1938.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-10-13;867#art-3