Art. 1
In vigore dal 9 mar 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 132 e seguenti del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;
Visto il decreto ministeriale in data 30 settembre 1938, con il quale è stato determinato il programma di insegnamento nelle scuole convitto professionali per infermiere;
Vista la legge 25 febbraio 1971, n. 124;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 795;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche all'ordinamento delle scuole per infermieri professionali ed ai relativi programmi di insegnamento, in applicazione dei disposti dell'accordo europeo sull'istruzione e formazione degli infermieri, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967, ed entrato in vigore l'8 settembre 1974;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
.
A decorrere dall'anno scolastico 1975-76, il corso di studi per il conseguimento del diploma di Stato di infermiere professionale è ripartito in tre anni scolastici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-10-13;867#art-1