Art. 6

In vigore dal 31 dic 1975
Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all', l'amministrazione regionale ha facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni, dell'assistenza specializzata di istituti scientifici e tecnici anche aventi sede fuori del territorio della regione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-30;637#art-6

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