Art. 5
In vigore dal 31 dic 1975
Fermi restando gli effetti degli atti di vincolo ed ogni altro provvedimento, adottati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, nelle materie indicate nell', dagli organi dello Stato e della regione ai sensi del decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, e successive aggiunte e modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 567, le anzidette norme cessano di avere vigore dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle materie di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-30;637#art-5