Art. 1
In vigore dal 31 dic 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto lo statuto della regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i beni culturali ed ambientali, per le finanze e per il tesoro;
Decreta:
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L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio.
A tal fine tutti gli atti previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie sopra indicate sono adottati dall'amministrazione regionale, che ne dà bimestrale comunicazione, per conoscenza, al Ministero per i beni culturali ed ambientali.
Restano, tuttavia, subordinate al nulla osta del Ministero per i beni culturali ed ambientali le licenze di esportazione prevedute dall'art. 36 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
Il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha facoltà di sostituirsi all'amministrazione regionale nell'esercizio del diritto di prelazione o della facoltà di acquisto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla richiesta di cui ai precedenti secondo e terzo comma, qualora la detta amministrazione vi rinunzi.
La vigilanza e la tutela spettanti alle amministrazioni dello Stato sugli enti e sugli istituti locali, esistenti nel territorio della regione siciliana, che svolgono attività previste nel primo comma del presente articolo, sono esercitate dall'amministrazione regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-30;637#art-1