Art. 3

In vigore dal 24 set 1975
L'art. 35 del regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, salvo il testo del primo e del secondo comma, è per il resto così modificato: "In particolare una volta all'anno per impianti in continuo esercizio, o prima della riapertura per impianti ad esercizio stagionale, e comunque dopo opere di manutenzione straordinaria, le prove e verifiche devono venire effettuate in maniera particolarmente approfondita, comprendente anche prove di carico, alla presenza e sotto la responsabilità del direttore di esercizio. I risultati delle verifiche e prove devono essere riportati su appositi libri compilati secondo modelli approvati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ha facoltà di disporre ispezioni saltuarie agli impianti per accertare che la conduzione degli stessi garantisca il rispetto delle disposizioni regolamentari ai fini della sicurezza; esso inoltre ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'esecuzione di prove e verifiche intese ad accertare lo stato di conservazione e le condizioni di funzionamento degli impianti". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 giugno 1975 LEONE MORO - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1975 Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 100
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-24;445#art-3

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Art. 3 Modificazioni a talune norme del regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367. — Testo vigente | Portale Normativo