Art. 2

In vigore dal 24 set 1975
Il tredicesimo comma dell'art. 10 del regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, numero 1367, è sostituito dal seguente: "Le impalmature devono essere eseguite secondo le norme indicate nelle prescrizioni speciali, alla presenza e sotto la responsabilità del direttore dei lavori o di esercizio dell'impianto, il quale deve redigere e firmare apposito verbale. Copia del verbale dell'esecuzione delle impalmature deve essere inviata all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-24;445#art-2

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