Art. 1
In vigore dal 24 set 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante provvedimenti per la concessione all'industria privata dello impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico, modificata dal regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, relativo al decentramento delle attribuzioni di spettanza del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, che ha approvato il regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di servizi di trasporto d'interesse regionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
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Il quinto comma dell'art. 10 del regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, è sostituito dal seguente:
"Le teste fuse degli attacchi di estremità delle funi devono essere eseguite secondo le norme indicate nelle apposite prescrizioni. L'esecuzione delle teste fuse deve essere effettuata da un operatore di riconosciuta capacità, alla presenza e sotto la responsabilità dell'ingegnere direttore dei lavori o direttore di esercizio, impiegando la lega prescritta che dovrà essere preparata da una ditta specialistica del ramo. Copia del verbale dell'esecuzione delle teste fuse dovrà essere inviata all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-24;445#art-1