Art. 3
In vigore dal 24 set 1975
Il secondo comma dell'art. 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è modificate come segue:
"La navigazione effettuata entro il limite del mare territoriale o lungo le coste di due circondari confinanti fra loro è valida per il conseguimento dei titoli professionali di capo barca per il traffico locale, capo barca per la pesca costiera, conduttore, fuochista autorizzato, motorista abilitato e marinaio motorista, non è valida per il conseguimento degli altri titoli".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 maggio 1975
LEONE
MORO - REALE - GIOIA - FORLANI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 103
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-21;444#art-3