Art. 1
In vigore dal 24 set 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 123 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 270, 270-bis e 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e per i trasporti;
Decreta:
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Il n. 4) del primo comma dell'art. 270 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione è modificato come segue:
"4) avere effettuato diciotto mesi di navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore, dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi.
Il tirocinio di navigazione su navi a vapore può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a vapore o da un periodo di lavoro a terra di eguale durata alla condotta di caldaie a vapore".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-21;444#art-1