Art. 2
In vigore dal 24 set 1975
Il n. 4) del primo comma dell'art. 270-bis del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è modificato come segue:
"4) avere lavorato almeno diciotto mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere effettuato almeno diciotto mesi di navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi.
Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata in qualità di operaio motorista, di operaio meccanico o di capo fuochista.
Il tirocinio di navigazione su navi a vapore può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a vapore o da un periodo di lavoro a terra di eguale durata alla condotta di caldaie a vapore".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-21;444#art-2