Art. 16
Pubblicità e comunicazioni
In vigore dal 22 mag 1975
Nelle materie non comprese fra quelle indicate all' la Commissione nazionale per le società e la borsa, con i regolamenti previsti dall', sesto comma, sub della legge 7 giugno 1974, n. 216, determina le forme di pubblicità e di comunicazione agli interessati delle proprie deliberazioni in relazione alla natura e all'oggetto delle stesse.
Per l'attività delegata a norma dell' la Commissione determina con il provvedimento di delega i modi e le forme di pubblicità e di comunicazione che devono essere osservati dagli organi delegati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-31;138#art-16