Art. 20
AbrogatoEntrata in vigore
In vigore dal 1 lug 1998
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N.58
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1975
LEONE
MORO - REALE - COLOMBO
- VISENTINI - ANDREOTTI
- DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 71
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-31;138#art-20