Art. 1
Trasferimento dei poteri degli organi locali di borsa
In vigore dal 1 lug 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l', lettere c) e d), della legge 7 giugno 1974, n. 216, con il quale il Governo della Repubblica veniva delegato ad emanare disposizioni legislative dirette a coordinare, con le attribuzioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, nonché a coordinare con le forme di ispezione e di controllo previste dalla legislazione vigente quelle risultanti dall' della legge medesima, in modo da evitare duplicazioni e controlli;
Udito il parere della Commissione parlamentare costituita ai sensi del succitato ;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
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ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N.58
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-31;138#art-1