Art. 4

In vigore dal 25 mar 1975
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dal relativo atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed allo articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 ottobre 1974 LEONE MALFATTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 160
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-08;865#art-4

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