Art. 1
In vigore dal 25 mar 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo annessi, stipulati in Ancona rispettivamente in data 28 settembre 1973 e 31 agosto 1974, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-08;865#art-1