Art. 2

In vigore dal 25 mar 1975
È istituito, ai sensi dell' (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali, in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-08;865#art-2

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Art. 2 Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ancona. — Testo vigente | Portale Normativo