Art. 3
In vigore dal 31 dic 1974
Avverso l'apposizione sulla carta d'identità dell'annotazione che il documento non è valido ai fini dell'espatrio è consentito il ricorso nella sede amministrativa indicata dall'art. 10 della legge 21 novembre 1967, numero 1185.
Nel caso di accoglimento del ricorso l'interessato ha diritto ad ottenere gratuitamente la sostituzione del documento d'identità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-06;649#art-3