Art. 1

In vigore dal 31 dic 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, relativo alle norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea; Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, relativa alle norme sui passaporti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per la difesa; Decreta: . L'interessato che intenda giovarsi dell'equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d'identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta d'identità, dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all', lettere b), c), d), e), f), g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185. In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l'autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d'identità l'annotazione: "documento non valido ai fini dell'espatrio".
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