Art. 2
In vigore dal 31 dic 1974
Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è previsto il ritiro del passaporto, le autorità indicate nell'art. 5 di detta legge devono provvedere ad apporre sulla carta d'identità, in possesso dell'interessato, l'annotazione di cui al secondo comma del precedente .
A tal fine l'autorità suindicata deve notificare all'interessato l'obbligo di esibire, per l'annotazione, la carta d'identità di cui sia in possesso, con diffida a non utilizzare il documento per l'espatrio e con avvertimento che, in caso di espatrio, saranno applicabili le sanzioni di cui all'art. 24 della citata legge n. 1185.
Comunicazione dell'eseguita annotazione deve essere data all'autorità dalla quale il documento risulta rilasciato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-06;649#art-2