Capo III
Art. 35
Graduatorie
In vigore dal 12 nov 1974
Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono compilate sulla base del punteggio risultante, per ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e dei punti assegnati per i titoli.
Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.
Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata per ogni concorrente la votazione di esame.
Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono utilizzabili, nello ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.
I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nello ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-35