Capo III
Art. 31
Competenza ad emanare i bandi
In vigore dal 12 nov 1974
I concorsi vengono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale può disporre che i concorsi siano effettuati sulla base di una ripartizione regionale od interregionale di posti, con procedura curata dai soprintendenti scolastici e con la formazione di distinte graduatorie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-31