Capo III

Art. 30

Bandi di concorso

In vigore dal 12 nov 1974
I concorsi a posti direttivi di ogni tipo e grado di scuola e delle istituzioni educative sono indetti entro il 30 giugno, ad anni alterni, per i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 1 ottobre dell'anno in cui viene indetto il concorso e di quello successivo. I bandi stabiliscono le modalità di partecipazione, le lauree valide per i concorsi e il termine di presentazione delle domande, dei titoli di ammissione, dei titoli valutabili e delle relative tabelle di valutazione, il calendario delle prove scritte e le sedi di esame.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-30

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