Capo VI

Art. 40

Norme particolari per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per le accademie nazionali di danza e d'arte drammatica.

In vigore dal 12 nov 1974
Le norme del presente decreto non si applicano ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, alla Accademia nazionale d'arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza, salvo quelle che si riferiscono al comitato di valutazione di cui al precedente , al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, nell'ambito di questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso. Nulla è innovato per quanto riguarda gli altri organi collegiali esistenti presso le istituzioni di cui al precedente comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;416#art-40

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