Capo I
Art. 8
Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
In vigore dal 12 nov 1974
Presso ogni circolo didattico o istituito scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.
I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.
La valutazione del servizio ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside.
Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.
Il comitato dura in carica un anno scolastico.
Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;416#art-8