Capo III
Art. 13
Consiglio scolastico provinciale
In vigore dal 12 nov 1974
Il consiglio scolastico provinciale comprende nell'ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, secondarie e artistiche della provincia.
Il numero complessivo dei componenti del Consiglio scolastico provinciale è determinato come segue:
a) in proporzione alla popolazione scolastica della provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel precedente primo comma sia rispettivamente non superiore a 100.000 compreso fra 100.001 e 300.000, superiore a 300.000;
b) in proporzione al numero delle unità scolastiche delle scuole di cui alla precedente lettera a) comprese nella provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero delle unità scolastiche sia rispettivamente non superiore a 100, compreso fra 101 e 300, superiore a 300;
c) in proporzione al numero degli appartenenti al personale direttivo e docente delle scuole di cui alla precedente lettera a) e al personale non docente delle scuole medesime che siano statali: 12, 16, 20 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore a 10.000, compreso fra 10.001 e 30.000, superiore a 30.000;
d) 6 componenti di diritto.
Fanno parte del consiglio scolastico provinciale: a) il provveditore agli studi; b) i rappresentanti del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel precedente primo comma, eletti dal corrispondente personale in servizio, nelle suddette scuole; c) i rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel precedente primo comma, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole; d) i rappresentanti del personale degli uffici della amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia, eletti dal corrispondente personale in servizio nei suddetti uffici; e) i rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel precedente primo comma, designati dal Ministro per la pubblica istruzione; f) i rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nella provincia, eletti dai genitori dei suddetti alunni; g) tre rappresentanti dei comuni della provincia, eletti dalle rappresentanze comunali dei consigli distrettuali della provincia in cui sono indette le elezioni: dei tre seggi disponibili, uno è riservato alla minoranza; h) l'assessore alla pubblica istruzione dell'amministrazione provinciale o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale; i) un rappresentante del consiglio regionale, esclusa la regione Trentino-Alto Adige; l) i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro di cui al successivo settimo comma.
La metà dei seggi è riservata ai rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel precedente primo comma e del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma medesimo, rispettivamente in ragione del 90% e del 10%. I seggi sono ripartiti tra i docenti dei diversi ordini di scuola proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello provinciale. Le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità successiva.
Il residuo numero dei seggi, detratto il numero dei seggi riservato ai componenti di diritto di cui alle lettere a), g), h), ed i) del precedente terzo comma, sarà attribuito secondo le seguenti proporzioni:
a) il 20% ai rappresentanti eletti del personale direttivo delle scuole statali in modo che sia garantita la presenza di un direttore didattico, di un preside di scuola media e di un preside di scuola secondaria superiore o artistica;
b) il 10% ai rappresentanti eletti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole statali;
c) il 5% ai rappresentanti eletti del personale degli Uffici dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia;
d) il 5% ai rappresentanti del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificato e legalmente riconosciute comprese nella provincia;
e) il 25% ai rappresentanti eletti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, comprese nella provincia, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;
f) il 35% ai rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro.
Nella determinazione del numero dei quozienti le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano alla unità successiva; è comunque fatta salva la riserva di almeno il 50% dei seggi a favore del personale docente.
I seggi di cui alla lettera f) sono attribuiti a persone residenti nella provincia, in ragione del 60% a rappresentanti, non appartenenti al personale della scuola, delle organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti, in ragione del 20% a rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e in ragione del 20% a rappresentanti del mondo dell'economia, designati dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
Il consiglio scolastico provinciale dura in carica tre anni scolastici. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b), c), d) e f) del precedente comma terzo, hanno luogo secondo le modalità di cui al successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;416#art-13