Capo III

Art. 15

Funzioni del consiglio scolastico provinciale

In vigore dal 12 nov 1974
Il consiglio scolastico provinciale: a) esprime pareri al provveditore agli studi e alla regione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative, indicandone le priorità, tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali della provincia; tali pareri sono vincolanti per le materie demandate alla competenza del provveditore agli studi; b) indica i criteri generali per il coordinamento a livello provinciale dei servizi di orientamento scolastico, di medicina scolastica e di assistenza psicopedagogica, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali; c) approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione degli adulti di cui alla legge 16 aprile 1953, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni; d) formula al Ministro per la pubblica istruzione e alla regione proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell'obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo studio, nonché di educazione permanente; e) accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica, per la formulazione dei relativi piani di finanziamento; f) determina i criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole; g) esprime al provveditore agli studi pareri obbligatori sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale docente della scuola materna, elementare e media; h) esprime al provveditore agli studi parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale docente della scuola materna, elementare e media per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede; i) esprime al provveditore agli studi parere obbligatorio sulle proposte di ripartizione dei fondi destinati alle spese di funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli istituti; l) formula annualmente una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi scolastici della provincia, anche sulla base delle relazioni dei consigli scolastici distrettuali, dei consigli di circolo e di istituto e dell'amministrazione scolastica periferica; m) provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti in merito alla organizzazione e al funzionamento della scuola e ad ogni altra attività ad essa connessa e si pronunzia su tutte le questioni che il provveditore agli studi ritenga di sottoporgli. Il consiglio scolastico provinciale funziona unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e si articola, con regolamento interno, in sezioni verticali per singole materie e orizzontali per gradi di scuola, anche agli effetti dell'esame dei ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico provinciale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso. I consigli di disciplina hanno competenza in materia disciplinare relativamente al personale insegnante della scuola materna, elementare e media. Salvo che non sia diversamente disposto, sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale docente il consiglio scolastico provinciale delibera per sezione orizzontale relativa al settore di scuola cui appartiene il personale interessato con la sola presenza della componente direttiva e docente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;416#art-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo