Capo V

Art. 19

Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali

In vigore dal 29 gen 1975
L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dal presente decreto spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore e artistica, qualunque sia la loro età.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;416#art-19

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