Capo VI
Art. 38
Proroga degli organi in carica
In vigore dal 12 nov 1974
Fino a quando non saranno insediati gli organi collegiali previsti dal presente decreto, restano in carica e continuano a svolgere le attribuzioni loro spettanti gli organi collegiali attualmente esistenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;416#art-38