Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi

Art. 23

In vigore dal 29 lug 1975
In seguito al risultato favorevole degli esami, l'istituto rilascia la licenza di cui agli articoli 99 e 140 del testo unico sulle leggi sanitarie. Per il rilascio delle licenze da servire a tutti gli effetti di legge per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico, l'interessato deve versare la tassa di licenza stabilita dalle norme vigenti in materia sanitaria e deve esibire la bolletta dimostrante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa, di cui all' della legge 23 giugno 1927, n. 1264, nella misura stabilita dal decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, che approva il testo unico delle tasse in materia di concessioni governative, e precisamente sono stabilite dal titolo XVI, tabella numero progressivo 210 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 maggio 1953). L'elenco nominativo di coloro che hanno superato l'esame finale e hanno ottenuto la licenza è trasmesso all'ufficio sanitario provinciale insieme con un esemplare dei verbali di esame, per essere inviato al Ministero della sanità. Copia dell'elenco e del verbale sarà inviata, per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione, tramite il provveditorato agli studi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-15;922#art-rpl-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo