Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi
Art. 9
In vigore dal 29 lug 1975
Al primo anno del corso a formazione integrale possono essere ammessi, su domanda, gli allievi di età non inferire agli anni 14 muniti di licenza di scuola media inferiore; di scuola di avviamento o di titolo equipollente.
Gli aspiranti al corso, che abbiano compiuti gli studi all'estero dovranno presentare titoli equipollenti a quelli sopra indicati. Essi dovranno inoltre superare un esame preliminare tendente ad accertare che essi abbiano sufficiente conoscenza della lingua italiana.
In ogni caso l'ammissione al corso è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicotecnico nonché alla disponibilità dei posti, il cui numero viene fissato di anno in anno nel piano di attività dell'istituto stesso, e comunque non superiore a 35 per classe.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-15;922#art-rpl-9