Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi
Art. 5
In vigore dal 29 lug 1975
Il gestore provvede a fornire alla scuola:
locali sufficienti e idonei allo svolgimento delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche presso la sua sede;
materiali, strumenti e mezzi per le esperienze durante le lezioni e per le esercitazioni nei laboratori;
personale dirigente, insegnante, di segreteria e di servizio;
quanto altro possa occorrere al regolare ed efficace funzionamento della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-15;922#art-rpl-5