Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi

Art. 5

In vigore dal 29 lug 1975
Il gestore provvede a fornire alla scuola: locali sufficienti e idonei allo svolgimento delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche presso la sua sede; materiali, strumenti e mezzi per le esperienze durante le lezioni e per le esercitazioni nei laboratori; personale dirigente, insegnante, di segreteria e di servizio; quanto altro possa occorrere al regolare ed efficace funzionamento della scuola.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-15;922#art-rpl-5

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