Regolamento per l'esercizio dell'arte ODONTOTECNICO presso Fratelli Calvi
Art. 21
In vigore dal 29 lug 1975
La commissione esaminatrice sarà così costituita:
1) il preside dell'istituto: presidente;
2) il direttore della scuola per odontotecnici: membro effettivo;
3) un rappresentante del Ministero della sanità: membro effettivo:
4) un insegnante per ciascuna materia culturale, tecnica, pratica compresa nell'esame finale: membro effettivo;
5) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nella veste di commissario governativo con i poteri demandatagli dalle disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione stessa, nominato dal Ministero della pubblica istruzione o dal provveditorato agli studi di Bergamo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-15;922#art-rpl-21