Art. 4

In vigore dal 3 nov 1974
L'art. 23 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, è sostituito dal seguente: "La misura del compenso dovuto, ai sensi dell'art. 73 della legge, da chi utilizza a scopo di lucro il disco o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale. Con la stessa procedura sono determinate le quote e le modalità di ripartizione con gli artisti interpreti o esecutori del suddetto compenso. Le norme di cui sopra sono applicabili in quanto non diversamente stabilito tra le parti". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 maggio 1974 LEONE RUMOR - MORO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 10. - SCIARRETTA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-14;490#art-4

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