Art. 2

In vigore dal 3 nov 1974
Il secondo comma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: "La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-14;490#art-2

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Art. 2 Applicazione della convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961. — Testo vigente | Portale Normativo