Art. 1

In vigore dal 3 nov 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 22 novembre 1973, n. 866, concernente la ratifica e l'esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961, nonché la delega al Governo per la emanazione di norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della convenzione stessa; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari esteri; Decreta: . Al primo comma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta la seguente frase: "Il produttore deve ripartire in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori interessati l'ammontare del compenso suddetto".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-14;490#art-1

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