Art. 3
In vigore dal 15 mag 1974
Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile provvederà ad emanare le norme di attuazione per l'adeguamento, all'aumento di cui agli , delle basi di tariffa e degli altri prezzi di trasporto, nonché delle tasse, soprattasse e diritti, anche accessori, di ogni genere, con gli opportuni arrotondamenti, e per il coordinamento tra le varie disposizioni, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme in vigore.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-04-16;165#art-3