Art. 2
In vigore dal 15 mag 1974
Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni:
1) Sono aumentati del ventitrè per cento:
a) i prezzi delle classi dalla 41 alla 87 e i prezzi di base delle classi dalla 601 in poi, di cui alla parte II, capo VII;
b) i prezzi delle tariffe:
speciale n. 104: bestiame;
speciale n. 107: giornali e altre pubblicazioni periodiche; speciale n. 108, serie B: esplosivi e materie radioattive spediti a carro;
speciale n. 109: feretri e resti umani;
speciale n. 110: spedizioni di "Grandi containers" carichi o vuoti;
speciale n. 111: spedizioni su determinate relazioni di traffico di "Rimorchi e semirimorchi stradali" carichi o vuoti;
eccezionale n. 203: autoveicoli, motocicli e velocipedi attraverso lo stretto di Messina;
eccezionale a. 221: trasporto con navi-traghetto, sulla relazione Civitavecchia-Golfo Aranci (o viceversa), di automezzi non caricati su carri ferroviari.
2) Alla tariffa speciale n. 103 - Prodotti alimentari, alla tariffa eccezionale n. 201 - Prodotti alimentari dal Mezzogiorno e dalla Sardegna, e alla tariffa eccezionale n. 204 - Cereali, loro farine e paste da minestra, sono apportate le variazioni di cui all'allegato n. 1 al presente decreto.
3) Alla "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro" di cui alla parte iii sono apportate le modificazioni risultanti nell'allegato n. 2 al presente decreto.
4) II diritto fisso, di cui all'art. 61, paragrafo 5, è aumentato da L. 7.000 per carro di qualsiasi tipo a:
L. 12.000 per i carri ad assi;
L. 16.000 per i carri a carrelli.
5) La tassa terminale, applicabile ai trasporti di merci tassabili con le classi di prezzo dalla 601 in poi, è aumentata da L. 400 a L. 600 per tonnellata.
6) Sono aumentati del trenta per cento gli altri prezzi di trasporto a carro (ivi compresi quelli per i treni speciali), le tasse, le soprattasse e gli altri diritti, anche accessori, di ogni genere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-04-16;165#art-2