Art. 1

In vigore dal 15 mag 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: . Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni: 1) I prezzi, le tasse, le soprattasse ed i diritti, anche accessori, di ogni genere sono aumenti del trenta per cento. Fanno eccezione: a) i prezzi delle basi chilometriche della seconda classe per la seconda zona di percorrenza, delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 che sono aumentati del venti per cento; b) i prezzi delle basi chilometriche della seconda classe per la terza zona di percorrenza, delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 nonché i prezzi dei supplementi per l'utilizzazione di posti cuccetta e posti in vettura letto che rimangono invariati; c) i prezzi della tariffa n. 22 "Biglietti di abbonamento a riduzione" per impiegati dello Stato e studenti e della tariffa n. 23 "Biglietti di abbonamento settimanali e festivi per impiegati, operai e braccianti" che sono aumentati del dodici per cento. 2) I prezzi minimi, per viaggiatore, sia per gli adulti che per i ragazzi, e per qualsiasi tariffa, sono fissati in L. 150 per la prima e in L. 100 per la seconda classe. 3) I biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati e di andata e ritorno festivi, di cui all'art. 25, sono soppressi. 4) All'art. 29 è aggiunto il seguente paragrafo: "Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione alle esigenze del mercato ed alle condizioni dello esercizio ferroviario, ha facoltà di sospendere temporaneamente l'applicazione delle tariffe per treni speciali e di modificare sia la misura delle riduzioni sia le condizioni di applicazione delle tariffe stesse". 5) Le tariffe per i viaggi in comitiva, di cui all'art. 36, sono stabilite come segue: a) comitive ordinarie: tariffa n. 3, per gruppi composti da 10 a 24 persone; tariffa n. 4, per gruppi composti da 25 a 399 persone; tariffa n. 5, per gruppi composti da almeno 400 persone. b) comitive familiari: tariffa n. 4, per gruppi di almeno 4 persone. 6) L'agevolazione comitive festive, di cui all'art. 36, è soppressa. 7) All'art. 36 è aggiunto il seguente paragrafo: "Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione alle esigenze del mercato ed alle condizioni dello esercizio ferroviario, ha facoltà di sospendere temporaneamente l'applicazione delle tariffe per i viaggi delle comitive e di modificare sia la misura delle riduzioni sia le condizioni di applicazione delle tariffe stesse". 8) L'importo minimo da pagare per ciascun treno speciale a richiesta degli utenti, di cui alla tariffa n. 10, è modificato come segue: per i treni a carrozze: 300 biglietti di 2ª classe a tariffa ordinaria n. 1, per la percorrenza minima di 100 km; per le automotrici: tanti biglietti di 1ª o di 2ª classe a tariffa ordinaria n. 1, secondo la classe del materiale rotabile utilizzato, per quanti sono i posti offerti dal mezzo, per la percorrenza minima di 100 km. 9) Alla tariffa n. 11 sono apportate le seguenti variazioni: a) l'indicazione della tariffa n. 5 e n. 6 è sostituita, rispettivamente, dalla tariffa n. 4 e n. 5; b) il minimo di partecipazione previsto dal secondo capoverso del paragrafo 2 è portato da 300 a 400 persone. 10) Le tariffe n. 51 e n. 61 sono soppresse; in sostituzione si applicano rispettivamente le tariffe n. 4 e n. 5.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-04-16;165#art-1

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