Art. 2

In vigore dal 21 apr 1974
Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione e salva l'applicazione del terzo comma dell'art. 83 del citato testo unico, al trasferimento di ufficio del portafoglio assicurativo della società per azioni "Integratrice" ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 dello stesso testo unico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-01;90#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Liquidazione coatta amministrativa della societa' per azioni di assicurazioni e riassicurazioni "Integratrice", con sede in Palermo. — Testo vigente | Portale Normativo