Art. 3

In vigore dal 21 apr 1974
Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 marzo 1974 LEONE DE MITA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1974 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 69. - SCIARRETTA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-01;90#art-3

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